Associazione "Socialisti Riformisti" / Comitato Regionale Siciliano per il Partito Socialista Riformista - PSE

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Statuto dell’associazione non riconosciuta

“Socialisti Riformisti”

Approvato dall’Assemblea dei Soci addì 5 Novembre 2002

 

Statuto dei Socialisti Riformisti della Sicilia

 

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SIMBOLO E DURATA

Ai sensi dell’art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’art. 36 e ss. del Codice Civile, è costituita l’associazione non riconosciuta senza fini di lucro denominata

SOCIALISTI RIFORMISTI / COMITATO REGIONALE SICILIANO PER IL PARTITO SOCIALISTA RIFORMISTA – PSE

e designata d’ora innanzi quale “il movimento” ovvero “l’associazione”. Essa è composta da cittadini o da altre associazioni che si propongano di far valere e veicolare nella vita politica siciliana i principi di equità e giustizia sociale propri della tradizione della Sinistra socialista, repubblicana e risorgimentale quale è maturata in Sicilia, insieme al metodo liberale e democratico. In base a ciò la denominazione può essere suscettiva di ulteriori specificazioni. L’associazione vuole promuovere l’affermazione e la realizzazione di siffatte convinzioni e ideali mediante il confronto veritiero e il criterio della libera discussione. Simbolo dell’associazione è una rosa dal bocciolo chiuso e dai petali vermigli, con la corolla inclinata verso sinistra, lo stelo verde e una foglia del medesimo colore sul lato sinistro, il tutto su sfondo bianco retrostante. Il presente logo può essere affiancato anche da un tralcio d’edera piegato verso destra recante due foglie sul lato sinistro e una sul lato destro, e culminante con un’altra foglia di grandezza maggiore rispetto alle altre: tanto la rosa quanto il tralcio d’edera sono abbracciati alla base da una corona con le dodici stelle dell’Unione Europea. Il movimento, avente durata a tempo indeterminato, approva l’unità nazionale, ma nel contempo mira a conseguire l’avanzamento e il progresso di una nazione siciliana libera e consapevole. Questo potrà aderire o federarsi con altre istituzioni, ovvero rappresentarle o esserne rappresentato, in Italia e all’estero.

ARTICOLO 2 – SEDE

La sede legale dell’associazione è in Palermo. Possono essere costituite sedi, succursali, filiali e rappresentanze tanto in Italia quanto all’estero.

ARTICOLO 3 – REQUISITI

Possono essere soci tutti i cittadini residenti in Sicilia, sul territorio della penisola italiana o all’estero che posseggano un’età maggiore di anni 14.
Le richieste di adesione devono essere presentate al Comitato Regionale o alle Federazioni Provinciali ove costituite; esse saranno sottoposte a esame dagli organismi regionali e provinciali. L’iscrizione all’associazione è subordinata all’accettazione degli obiettivi e delle finalità ideologiche e politiche che le sono proprie (art.li 1 e 6), insieme al presente Statuto e agli eventuali regolamenti.
Possono altresì aderire al movimento associazioni, circoli e club che svolgano attività sul territorio siciliano, italiano o all’estero con organizzazione, tesseramento e finanziamento autonomi, che comunichino l’elenco dei propri aderenti e dirigenti, che si riconoscano nei principi di cui agli art.li 1 e 6, che intendano collaborare all’attuazione dei detti principi e che ricevano l’approvazione dell’Esecutivo Regionale con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi.

ARTICOLO 4 – DOVERI DEI SOCI

Ogni socio è tenuto all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organismi regionali e provinciali. Egli deve concorrere alla realizzazione dell’oggetto e delle finalità dell’associazione mediante la partecipazione attiva alla vita interna, l’adempimento diligente degli incarichi sociali eventualmente ricoperti, l’inappuntabilità della propria condotta morale e politica, il concorso coi propri mezzi al sostegno delle attività d’associazione e il comportamento leale, corretto e rispettoso verso la dignità e la persona di ciascun socio. La pienezza dei diritti azionabili all’interno dell’associazione è subordinata al rispetto dei doveri.

ARTICOLO 5 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno il pieno diritto di partecipare alla determinazione della linea politica dell’associazione, concorrendo all’elezione degli organismi statutari e partecipando come candidati alle competizioni elettorali. 
È transitoriamente ammessa la militanza nei soli partiti della Sinistra italiana di seguito elencati:
– Democratici di Sinistra – PSE;
– Socialisti Democratici Italiani;
– Partito Socialista – Nuovo PSI di centro – sinistra;
– Movimento dei Repubblicani Europei;
– Movimento dei Liberalsocialisti;
– Fronte Nazionale Siciliano – Sicilia Indipendente;
– Noi Siciliani – Uniti per l’autodeterminazione della Sicilia;
– Movimento dei Socialisti Iblei.
Per accettare militanti di formazioni non indicate nell’elenco di cui sopra, è necessaria approvazione dell’Esecutivo Regionale che deve deliberare in merito con maggioranza dei due terzi dei componenti.
Le cariche sociali eventualmente ricoperte non comportano alcuna indennità di carica, ma le eventuali spese sostenute per l’Associazione vanno rimborsate previa autorizzazione del Presidente – Coordinatore Politico.
La compatibilità della carica di Presidente con cariche dirigenziali nazionali in altre associazioni politiche, culturali o confessionali deve essere sancita dall’Esecutivo Regionale.

ARTICOLO 6 – SCOPO E OGGETTO

L’associazione si propone come sede privilegiata per l’incontro e il confronto tra le diverse diramazioni dell’unico albero riformista, quali sono le culture socialdemocratica, repubblicana, liberaldemocratica, cristiano – sociale, ambientalista e radicale.
Essa fa propri e attualizza gli elementi distintivi delle esperienze storiche del movimento dei Fasci siciliani e del Partito Socialista Siciliano fondato a Palermo il 21 Maggio 1893, in cui si incontrarono fruttuosamente donne e uomini appartenenti a diversi ceppi della Sinistra. 
Gli aderenti si ravvisano pienamente nella Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino approvata dall’Assemblea Nazionale Francese tra il 14 luglio e il 26 agosto 1789, nel Manifesto di Ventotene steso nell’agosto 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948 e nella Dichiarazione dei Principi dell’Internazionale Socialista adottata dal XVIII Congresso di Stoccolma nel Giugno del 1989.
L’associazione intende inoltre avvalersi di tutti i mezzi di comunicazione, incluso Internet, per diffondere i suddetti valori.
È parimenti fine degli associati promuovere la pubblicazione di testate giornalistiche, lettere di informazione, libri, materiale cartaceo e multimediale, e concorrere alla realizzazione di mostre, conferenze programmatiche, convegni, meeting, siti Internet.

ARTICOLO 7 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Comitato Regionale;
– i Comitati Provinciali;
– l’Esecutivo Regionale;
– il Presidente – Coordinatore Politico;
– i Vice – Presidenti;
– il Coordinatore Organizzativo.

ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci, organo plenario dell’associazione, è formata da tutti gli aderenti, con esclusione di delega. 
Essa esprime i principi generali d’azione a cui tutti gli organi sociali hanno obbligo di conformarsi e deve essere convocata dal Presidente almeno due volte l’anno mediante lettera spedita entro i quindici giorni precedenti la data della riunione.
La richiesta di convocazione può anche essere inoltrata da un terzo dei soci. In tal caso entro quindici giorni deve seguire la seduta, senza particolari formalità, ma in modo che tutti i Soci ne siano avvertiti in tempo utile.
I suoi lavori possono svolgersi per via telematica. 
Le deliberazioni dell’Assemblea dei soci sono vincolanti.
Ad essa spetta eleggere il Presidente – Coordinatore Politico, i Vice – Presidenti, il Comitato Regionale e il Coordinatore Organizzativo.
Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto e preferenza unica.

ARTICOLO 9 – COMITATO REGIONALE

Il Comitato Regionale (denominato per esteso “Comitato Regionale Siciliano per il Partito Socialista Riformista – PSE) è l’organo che predispone sulla base dei deliberati dell’Assemblea la linea programmatica dell’associazione. 
È composto da un numero dispari di membri variabile da 9 a 18. 
Ne fanno parte di diritto il Presidente, i Vice – Presidenti, il Coordinatore Organizzativo, la Segretaria del Movimento Femminile Socialista Siciliano e i Segretari delle Federazioni Provinciali.
L’Assemblea dei soci può a proprio piacimento indicare altri aderenti dell’associazione quali membri del Comitato Regionale, in numero massimo di 9. Non sono previste cause di ineleggibilità.
I componenti del Comitato Regionale restano in carica per due anni ed hanno tutti voto deliberativo, da esprimere palesemente.

ARTICOLO 10 – FEDERAZIONI PROVINCIALI

L’Assemblea dei soci di un territorio può costituire una Federazione Provinciale, eleggendo ex art. 11 un Comitato Provinciale e un Segretario di Federazione. 
Per costituire una Federazione occorre l’approvazione a maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Esecutivo Regionale.
Essa può estendersi su porzioni di territorio anche più ristrette rispetto alla Province siciliane.
Una stessa provincia può pertanto essere ripartita in più Federazioni.
Ciascuna Federazione può dotarsi di un proprio statuto, purché approvato dall’Esecutivo Regionale con maggioranza dei due terzi dei componenti.
Le Federazioni possono articolarsi in sezioni su base cittadina.

ARTICOLO 11 – COMITATI PROVINCIALI E SEGRETARI DELLE FEDERAZIONI PROVINCIALI

I Comitati Provinciali sono liberamente configurabili e presieduti dai Segretari delle Federazioni provinciali.
Entrambi gli organi sono eletti dall’Assemblea dei soci presenti nella provincia di riferimento, insieme a cui costituiscono la Federazione Provinciale.
I Comitati Provinciali sono delegati a svolgere le funzioni dell’Esecutivo Regionale e del Comitato Regionale limitatamente al territorio di pertinenza e previo consenso degli anzidetti organi sociali.
I Segretari delle Federazioni Provinciali e i Comitati Provinciali restano in carico per due anni.
Una volta l’anno i Segretari delle Federazioni Provinciali devono convocare e presiedere l’Assemblea dei soci presenti nella Federazione di riferimento.

ARTICOLO 12 – ESECUTIVO REGIONALE

L’Esecutivo Regionale è l’organo collegiale cui compete la conduzione dell’associazione secondo la linea decisa dall’Assemblea dei soci e definita dal Comitato Regionale.
Esso si compone dei soli Segretari delle Federazioni Provinciali, del Presidente, dei Vice – Presidenti, del Coordinatore Organizzativo e della Segretaria del Movimento Femminile Socialista Siciliano, tutti con voto deliberativo.
L’Esecutivo Regionale sovrintende all’attività del movimento, emana le norme per il tesseramento, approva la creazione delle Federazioni Provinciali e gli eventuali loro statuti, stabilisce ex art. 3 l’inclusione o meno nel movimento stesso di altre associazioni, circoli e club, decide sull’ammissione di soci iscritti ai partiti non menzionati all’art. 5.
È facoltà dell’Esecutivo Regionale deferire al Presidente – Coordinatore Politico, ai fini dell’eventuale esclusione o dell’applicazione di altra sanzione disciplinare, l’associato che si renda protagonista di atti o situazioni incompatibili con le finalità e le regole dell’associazione medesima.
È nei suoi poteri di decidere eventuali spese e stabilire la quota sociale che gli aderenti devono corrispondere.
I componenti dell’Esecutivo Regionale restano in carica per due anni ed hanno tutti voto deliberativo, da esprimere palesemente.

ARTICOLO 13 – IL PRESIDENTE / COORDINATORE POLITICO

Il Presidente – Coordinatore Politico, eletto dall’Assemblea dei soci a maggioranza semplice, ha la rappresentanza legale, amministrativa e politica dell’associazione, e ne risponde in giudizio. Ha potere di firma.
Egli presiede l’Assemblea dei Soci, il Comitato Regionale e l’Esecutivo Regionale e ne stabilisce le date di convocazione e le modalità di svolgimento.
È sua competenza attuare al linea programmatica decisa dall’Assemblea dei soci, nel rispetto dei deliberati di competenza del Comitato Regionale e dell’Esecutivo Regionale.
Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci, il Comitato Regionale e l’Esecutivo Regionale di propria iniziativa, fatte salve, limitatamente all’Assemblea dei soci, due sedute obbligatorie all’anno ed eventuali altre su richiesta di un terzo degli aderenti.
Al Presidente – Coordinatore Politico spetta la presidenza di tutti e tre gli organi collegiali, di cui definisce l’Ordine del Giorno con l’obbligo di consentirne agli altri componenti l’integrazione su richiesta in caso di convocazione del Comitato Regionale e dell’Esecutivo Regionale. 
Per aggiungere punti all’O.d.G. stabiliti dal Presidente per l’Assemblea dei soci, occorre invece petizione firmata da un terzo dei componenti.
Egli guida le delegazioni dell’associazione.
Inoltre il Presidente gestisce la denominazione ed il simbolo dell’associazione.
Questi è abilitato ad operare per conto dell’Associazione con istituti bancari, anche riguardo all’apertura di conti bancari e alla gestione di linee di credito; a firmare convenzioni amministrative ed organizzative con enti ed organizzazioni, informandone preventivamente l’Esecutivo Regionale.
Egli è tenuto a redigere il bilancio ove previsto dalla legge.
È responsabile dei deficit di gestione non autorizzati dall’Esecutivo Regionale.
Il Presidente svolge altresì la funzione di Tesoriere dell’associazione, custodendo le entrate a qualsiasi titolo e occupandosi dell’esecuzione dei pagamenti per le spese eventualmente previste dalle deliberazioni dell’Esecutivo Regionale.
L’attività di tesoreria deve essere in ogni seduta rendicontata agli altri componenti dell’Esecutivo Regionale.
Egli è l’unico probiviro e decide l’esclusione di un socio o l’irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dello stesso, consistenti nella sospensione temporanea dall’adempimento dei doveri e dal godimento dei diritti propri dei soci e nel commissariamento di un ufficio ricoperto da un socio al quale sia connessa una carica sociale.
Il Presidente può altresì nominare commissari col compito di costituire le Federazione Provinciali o le sezioni cittadine ove esse non poggino su un numero congruo di iscritti.

ARTICOLO 14 – I VICE – PRESIDENTI

I Vice – Presidenti, eletti dall’Assemblea dei soci, svolgono le funzioni del Presidente in sua assenza previa autorizzazione dello stesso.
Sono in numero variabile da uno a due e fanno parte di diritto del Comitato Regionale e dell’Esecutivo Regionale.

ARTICOLO 15 – IL COORDINATORE ORGANIZZATIVO

Al Coordinatore Organizzativo compete la sovrintendenza sulla struttura organizzativa del movimento, da esercitare d’intesa col Presidente.
Egli è eletto dall’Assemblea dei soci a maggioranza semplice.
Se impossibilitato, la sua funzione può essere per un periodo non superiore a sei mesi esercitata da uno dei due Vice – Presidenti previa indicazione e delega da parte del Comitato Regionale. Il Presidente o il Comitato Regionale con deliberazione a maggioranza dei due terzi possono ritirare la delega.

ARTICOLO 16 – MOVIMENTO FEMMINILE SOCIALISTA SICILIANO

È parte integrante dell’associazione il Movimento Femminile Socialista Siciliano (M.F.S.), che riunirà gli aderenti di sesso femminile dell’associazione stessa e che dovrà dotarsi di un proprio statuto.
La Segretaria dell’M.F.S. è membro di diritto del Comitato Regionale e dell’Esecutivo Regionale.

ARTICOLO 17 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione risulta dall’insieme delle quote associative, dei contributi di privati, enti, istituzioni pubbliche, organizzazioni nazionali o internazionali e di eventuali lasciti od eredità.

ARTICOLO 18 – MODIFICHE STATUTARIE

Lo statuto dell’associazione può essere modificato con delibera di almeno i due terzi dei componenti del Comitato Regionale, anche a seguito di richiesta di modifica avanzata da almeno venti iscritti. 
La modifica entra in vigore sessanta giorni dopo l’invio a tutti gli associati di lettera contenente comunicazione della modifica così deliberata, salvo che entro detto termine non sia stata avanzata al Presidente, da almeno un quinto del totale degli aderenti, richiesta di convocazione dell’Assemblea dei soci per l’eventuale annullamento della modifica. L’Assemblea dei soci delibererà con voto a maggioranza assoluta.
Con le stesse modalità sarà possibile richiedere la convocazione dell’Assemblea dei soci in caso di rigetto della richiesta di modifica avanzata dagli iscritti.

ARTICOLO 19 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’associazione deve essere richiesto almeno dal 75% dei soci e richiede il voto dei 2/3 degli aventi diritto nonché della maggioranza assoluta dell’Assemblea.
Approvato lo scioglimento, l’Assemblea dei soci deve determinare le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

ARTICOLO 20 – NORME FINALI, GENERALI E DI RINVIO

L’associazione dovrà costituire entro il 19 Ottobre dell’anno 2003 la Fondazione “Riccardo Lombardi”, incaricata di custodire l’eredità ideologica e culturale lombardiana, con sede in Regalbuto (EN) e Palermo.
Entro lo stesso termine dovrà essere costruita la Società Editrice “Il Socialista”, incaricata della pubblicazione di libri, periodici e materiali multimediali prodotti dall’associazione.
Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile italiano, le leggi dello Stato italiano sull’associazionismo e le leggi della Regione Sicilia sulle associazioni.
Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Palermo.

 

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